Lo statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

                                              “Gruppo Envol Afrique ” – “G.E.A.
TITOLO I
Denominazione, statuto, sede, durata

Art. 1– Denominazione
A norma dell’art. 36 e segg. c.c. è costituita con finalità di pubblica utilità nonché di promozione sociale, umana e culturale l’Associazione senza finalità di lucro denominata “ Gruppo Envol Afrique ” sigla “G.E.A. “ovvero, ai soli fini del rispetto del D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997, delle eventuali successive modifiche, dei regolamenti ed autorizzazione previste dalla legge in materia di O.N.L.U.S., “ Gruppo Envol Afrique O.N.L.U.S.” sigla “G.E.A O.N.L.U.S.”
Art. 2 – Statuto
L’Associazione è disciplinata dal presente statuto, dalla legge quadro sul volontariato n. 266/91 e dalle leggi regionali attuative; agisce, comunque nei limiti delle leggi statali, delle leggi regionali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico pubblico.
Il presente statuto è modificabile con deliberazione dell’assemblea straordinaria degli associati.
Art. 3 – Sede
L’ associazione ha sede in Firenze
Il Consiglio Direttivo può istituire sia sul territorio nazionale sia all’estero sedi secondarie, sedi operative ovvero filiali e rappresentanze dell’Associazione.
La sede legale potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea.
Art. 4 – Durata dell’Associazione
La durata dell’Associazione è illimitata.
In qualsiasi momento l’Assemblea dei soci potrà deliberare, in sede straordinaria, lo scioglimento dell’Associazione.

TITOLO II
FINALITÀ E OGGETTO

Art. 5 – Finalità
L’Associazione non ha finalità di lucro.
In conformità alla normativa sul volontariato ed a quanto previsto nell’art. 10 del D. lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, ha come scopo quello di pubblica utilità e solidarietà nell’interesse generale della comunità affermando e promuovendo valori generali della solidarietà e condivisione,della pace, dei diritti umani, e del dialogo tra i popoli.
Art. 6 – Oggetto
Per il conseguimento degli scopi sociali l’Associazione si propone di intervenire nell’ambito delle problematiche relative allo sviluppo dei paesi del Sud del Mondo, al rapporto tra Nord e Sud, alla integrazione razziale, alla salvaguardia dei diritti dei popoli, alle cause di povertà ed emarginazione esistenti anche nella nostra realtà locale e nazionale, con lo scopo di promuovere un cambiamento sociale ed economico reciproco in vista di un nuovo ordine internazionale.
Per queste finalità generali l’associazione opera attraverso:
promozione, realizzazione e appoggio a progetti di cooperazione internazionale e di aiuto umanitario svolti in collaborazione con le popolazioni locali e pertanto potrà realizzare, ma solo a titolo esemplificativo, progetti di cooperazione in ambito medico – sanitario, agricolo ed artigianale, scolastico ed educativo ed affini;
promozione e realizzazione di progetti di microcredito;
realizzazione di campagne di sensibilizzazione e scambio culturale ed in genere di iniziative che possano accrescere il livello di presa di coscienza dell’opinione pubblica sui problemi sopra elencati;
produzione, raccolta e diffusione di materiale di documentazione e di informazione;
promuovere i gemellaggi tra scuole, enti paesi nazionali e strutture analoghe nei paesi ove realizza progetti di cooperazione;
realizzare progetti di adozione a distanza;
realizzare, gestire strutture di prima accoglienza, orfanotrofi asili, scuole e strutture affini per tutelare e garantire diritti fondamentali dei bambini e delle madri;
partecipazione ad attività, anche coordinate da Enti pubblici locali, finalizzate a superare le situazioni di emarginazione esistenti nei paesi in via di sviluppo;
partecipazione a iniziative in collaborazione con altri gruppi locali, nazionali, internazionali, che si impegnano per la difesa e la promozione dei diritti dell’uomo e della pace, dell’intercultura e dello sviluppo;
promozione del commercio equo e solidale, anche attraverso la gestione di attività economiche marginali;
gestione di attività economiche svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, anche attraverso la fornitura all’esterno di servizi, comunque finalizzate al raggiungimento degli scopi statutari e al sostentamento dell’Associazione;
realizzazione di attività di orientamento, formazione professionale e di aggiornamento rivolte a persone disoccupate, ad insegnanti e funzionari pubblici nonché a operatori e volontari impegnati in azioni di cooperazione internazionale e in progetti di solidarietà. Azioni formative su soggetti o sistemi della formazione coerenti con gli scopi statutari dell’Associazione (formazione finalizzata all’inserimento lavorativo, democratizzazione della formazione).
Realizzazioni di attività di educazione allo sviluppo nelle scuole di ogni ordine e grado
Al fine di svolgere le proprie attività l’Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti..
In qualsiasi caso, l’associazione potrà compiere qualsiasi operazione di carattere mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziario, ritenuta necessaria per il raggiungimento degli scopi sociali; potrà altresì operare in collaborazione con altri Enti, Istituzioni e soggetti sia pubblici che privati.

TITOLO III
ASSOCIATI
REQUISITI – CATEGORIE – DIRITTI E DOVERI

Art. 7 Requisiti degli associati
L’associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.
Possono far parte dell’associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.
I soci, possono essere:
Soci fondatori
Sono soci fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l’atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del consiglio direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell’ ambiente associativo.
Soci attivi
sono coloro che partecipano attivamente alla vita associativa e versano annualmente la quota associativa come previsto e deliberato dal Consiglio Direttivo;
Soci sostenitori
sono coloro che versano annualmente una quota associativa appositamente deliberata di anno in anno dal Consiglio Direttivo;
Soci Benemeriti
sono coloro che versano annualmente una quota associativa appositamente deliberata di anno in anno dal Consiglio Direttivo;
Soci onorari
Sono individuate dal Consiglio Direttivo ovvero dall’Assemblea Generale Ordinaria dei soci tra le persone fisiche che si siano distinte per aver dato significativi contributi morali e materiali alla realizzazione delle finalità associative;
La suddivisione dei soci nelle suddette categorie è puramente formale e non implica alcuna differenza di trattamento tra i soci stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell’Associazione
Art. 8. Ammissione a socio
Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche, purché maggiorenni, mediante inoltro di domanda scritta e dietro presentazione di due membri attivi dell’Associazione sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio direttivo.
Nella domanda di ammissione a soci devono essere indicati i dati anagrafici la residenza dell’aspirante associato, e le motivazioni che spingono lo stesso ad aderire all’Associazione.
Sull’ammissione ad associato il Consiglio Direttivo delibera con decisione motivata, con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti. Le decisioni saranno comunicate entro trenta giorni dalla loro deliberazione.
La deliberazione del Consiglio Direttivo è immediatamente valida.
Art. 9 Diritti e Doveri dei soci
L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi Organi rappresentativi, secondo le competenze
statutarie .
Tutti i Soci hanno diritto a partecipare e a votare nell’assemblea purché iscritti da almeno tre mesi. Sono eleggibili alle cariche sociali coloro che hanno maturato almeno due anni di appartenenza all’associazione.
Gli associati potranno utilizzare i beni associativi per i fini perseguiti dall’associazione.
Gli associati hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
Gli associati sono obbligati al versamento di una quota associativa annuale, nell’importo e nelle modalità di versamento, stabilita dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, ivi compreso eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamento di quote straordinarie.
Gli associati sono tenuti al rispetto del presente Statuto, delle deliberazioni assembleari, dei regolamenti interni.
Gli associati sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri associati che con i terzi.
Gli associati che prestano attività di volontariato saranno assicurati come previsto all’art. 4 della L. 266/91 e successive modifiche.
Art.10 – Perdita qualifica di socio
La qualità di socio cessa per recesso, morte o esclusione.
Art.11 – Recesso del socio
L’associato può recedere liberamente dall’associazione con comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo, almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza dell’anno. Sarà onere del Consiglio Direttivo a provvedere a cancellarlo dal Registro degli associati.
Art. 12 L’esclusione del socio
Il Consiglio Direttivo può deliberare a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi membri.
l’esclusione del socio dall’associazione, per i seguenti motivi:
1) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle delibere adottate dagli organi dell’Associazione;
2) svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
3) in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione;
4) senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota associativa;
ed in genere per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione.
I soci esclusi per morosità saranno riammessi pagando la quota annuale.
Il Consiglio Direttivo, entro la fine del mese di febbraio, provvede alla revisione del libro dei Soci.
La delibera di esclusione adeguatamente motivata, deve essere comunicata per iscritto dal Consiglio Direttivo.
Il recesso, la morte o l’esclusione del socio non comportano alcuna liquidazione di quote del patrimonio associativo all’associato o ai suoi eredi.

TITOLO IV
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 13 Gli organi Associativi
Sono organi dell’associazione:
– l’assemblea degli associati;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente;
– il Vicepresidente;
– il Tesoriere;
– il Segretario.
Gli organi dell’Associazione sono tenuti ad assicurare un’informazione costante e tempestiva sullo svolgimento delle loro funzioni.
Nell’individuazione delle funzioni statutarie ed operative e nella composizione degli organi l’Associazione si impegna a promuovere una presenza equilibrata tra i generi che siano soci dell’Associazione.
Nell’assunzione di decisioni da parte degli organi associativi, l’Associazione si ispirerà a principi diretti a garantire la massima partecipazione democratica di tutti i soci privilegiando il metodo del consenso. Solo in casi estremi e verificata l’impossibilità di raggiungere un accordo le decisioni verranno prese a maggioranza.
Tutte le cariche elettive sono gratuite.

TITOLO V
DELL’ASSEMBLEA DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 14 L’assemblea ordinaria degli associati
L’Assemblea dei Soci è l’Organo sovrano dell’Associazione ed è costituita da tutti i Soci purché in regola con il pagamento della quota associativa.
All’Assemblea spettano i seguenti compiti:
a) in sede ordinaria:
discutere e deliberare sulla nomina o revoca del consiglio direttivo;
discutere e deliberare sulla nomina o revoca del Presidente, Vice Presidente, Tesoriere e Segretario;
discutere e deliberare sull’approvazione del programma annuale, e del relativo bilancio preventivo;
discutere e deliberare sull’approvazione di eventuali regolamenti interni elaborati dal Consiglio Direttivo
discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi;
deliberare sulle direttive d’ordine generale dell’Associazione sull’attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio direttivo ritiene opportuno sottoporre ad approvazione dell’assemblea ordinaria, salvo quanto tassativamente riservato dalla legge e dal presente statuto all’assemblea straordinaria.
b) in sede straordinaria:
deliberare sullo scioglimento dell’Associazione;
deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
Art. 15 Convocazione dell’assemblea degli associati
L’assemblea ordinaria ha l’obbligo di riunirsi almeno due volte all’anno, su convocazione del Presidente, entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo, ed entro il 31 dicembre per approvare gli indirizzi programmatici per l’anno successivo.
Su deliberazione unanime, e adeguatamente motivata, il Consiglio direttivo può deliberare il rinvio della sunnominata convocazione non oltre trenta giorni.
L’Assemblea si riunisce altresì ogni qualvolta verrà convocata dal presidente del consiglio direttivo, oppure ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo degli associati.
L’assemblea degli associati è convocata mediante affissione di avviso di convocazione nelle sedi sociali con preavviso di almeno 15 giorni dalla data dell’adunanza, in casi di urgenza il termine di convocazione può essere ridotto a 8 giorni.
L’avviso di convocazione deve riportare l’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo dell’adunanza.
Art. 16 Costituzione e deliberazioni dell’assemblea degli associati
L’Assemblea può essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:
L’Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione, trascorsa mezz’ora dall’orario fissato, con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.
L’Assemblea ordinaria in seconda convocazione, trascorsi almeno 30 minuti dalla prima, delibera validamente qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.
L’Assemblea riunita in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno i due terzi degli associati aventi diritto al voto.
È ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due e non sono ammessi voti per corrispondenza.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal Vice presidente e in mancanza di entrambi, da persona designata dall’Assemblea.
L’Assemblea nomina il Segretario per la redazione del verbale assembleare.
Il Presidente del Consiglio Direttivo ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un Notaio per redigere il verbale dell’Assemblea fungendo questi da Segretario.
Qualora l’assemblea si trovasse nelle condizioni di deliberare a maggioranza, questa delibererà:
in sede ordinaria
a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati se l’assemblea si riunisce in prima convocazione, ovvero, se si riunisce in seconda convocazione, a maggioranza dei soci intervenuti indipendentemente dal numero;
– in sede straordinaria
con i due terzi dei voti dei soci presenti.
Le deliberazioni prese a maggioranza sono vincolanti anche per la minoranza, salvo il diritto di recesso dei singoli associati.
Art. 17 Forma di votazione dell’Assemblea
L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente del Consiglio Direttivo e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. Il Presidente del Consiglio Direttivo può inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.

TITOLO VI
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 18 Composizione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo e’ composto da un minimo di tre a un massimo di 9 membri.
Sono membri di diritto del Consiglio Direttivo il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.
Qualora esigenze di gestione lo rendano necessario il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie funzioni ad un comitato esecutivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario.
Art. 19 Poteri e funzioni del Consiglio Direttivo
I consiglieri sono eletti dall’Assemblea ordinaria e durano in carica per un triennio.
I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo può deliberare a maggioranza dei presenti.
Il Consiglio Direttivo ha l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Sono comunque compiti specifici del Consiglio Direttivo:
eseguire le deliberazioni assembleari;
approvare l’ammissione e l’esclusione, la sospensione degli associati ed accettarne le dimissioni;
autorizzare o delegare il presidente al compimento di atti di gestione del patrimonio o di perseguimento delle finalità associative;
redigere il bilancio consuntivo e il programma annuale preventivo per l’approvazione da parte dell’Assemblea, unitamente ad una relazione annuale sull’attività dell’associazione.
redigere e proporre all’assemblea dei soci regolamenti e direttive che disciplinano la definizione dell’attività associativa da svolgere, i criteri e le priorità della stessa;
curare i rapporti con gli organismi internazionali;
esaminare e approvare le proposte di assunzione e di collaborazione professionale;
esaminare e approvare le proposte di nomina dei coordinatori di settore e di altri incarichi di lavoro specifici;
proporre di anno in anno la quota di iscrizione degli associati;
assicurare la programmazione, il monitoraggio e la valutazione costante delle attività, della gestione, dell’utilizzo delle risorse umane e finanziarie;
curare l’organizzazione di tutto ciò che rientra negli scopi per i quali l’associazione è stata costituita.
Il consiglio direttivo, nell’esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal consiglio stesso, composte dai soci e non soci.
Art. 20 Riunione e convocazione del Consiglio direttivo
Il consiglio direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, almeno otto volte l’anno, e comunque ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono almeno i 2/3 dei componenti il consiglio stesso
Le riunioni del consiglio direttivo devono essere convocate con lettera ovvero per fax, e-mail , inviata almeno tre giorni prima della data di convocazione.
In caso di particolare urgenza il consiglio direttivo può essere convocato per telegramma inviato almeno due giorni prima..
Le riunioni del consiglio direttivo sono valide, indipendentemente dalle modalità della convocazione, qualora siano presenti la totalità dei consiglieri.
Le riunioni del consiglio direttivo sono valide con la presenza di almeno i 2/3 dei suoi componenti e sono presiedute dal presidente, o in sua assenza, dal vice presidente ovvero, in assenza di quest’ultimo, da un consigliere designato dai presenti.
Il consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente
Le sedute e le deliberazioni del consiglio sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Art. 21 – Sostituzione dei Consiglieri
In caso di mancanza di uno o più componenti, il Consiglio provvede a sostituirli, tramite cooptazione. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare l’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

TITOLO VII
DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE

Art. 22 Il Presidente
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione di fronte a terzi e in giudizio nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie ed ha l’uso della firma sociale.
Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Il Presidente sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
In caso di dimissioni o di impedimento grave, giudicato tale dal Consiglio Direttivo, subentrerà in tutte le sue funzioni il Vice Presidente.
Il presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Nel caso non venga delegato nessun consigliere alla carica di Tesoriere, le funzioni di quest’ultimo vengono esercitate dal Presidente.
Al presidente spetta la firma degli atti sociali approvati dal Consiglio Direttivo e che impegnano l’associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
Il presidente può convocare l’Assemblea nei casi previsti dallo Statuto.
Il Presidente può conferire ai Consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente, può altresì conferire sia ai Soci che a terzi procure speciali o ad negotia per determinati atti o categorie di atti.
Art. 23 Vice Presidente
Il Vice-Presidente esercita le stesse funzioni del Presidente su delega dello stesso o in caso di sua assenza o impedimento.

TITOLO VIII
DEL TESORIERE

Art. 24 Il Tesoriere
Spettano al Tesoriere le seguenti funzioni e compiti:
curare l’uso delle risorse e dei fondi dell’associazione, in attuazione delle deliberazioni dell’assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;
sovraintendere alla tenuta della contabilità e di tutti gli adempimenti di natura fiscale, legale e valutaria ivi compresi i rapporti con gli istituti bancari e l’Amministrazione PPTT;

TITOLO IX
Il SEGRETARIO

Art. 25 Il Segretario
Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno un Segretario il quale dovrà :
– redigere i verbali del Consiglio Direttivo;
– diramare gli inviti per le convocazioni del Presidente;
– tenere la corrispondenza e curare i documenti dell’Associazione;
– ed in genere assistere il Presidente in tutte le sue funzioni relative all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

TITOLO X
BILANCIO

Art. 26 – Esercizio associativo
L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Ogni anno il consiglio direttivo redige e sottopone all’assemblea i bilanci preventivo e consuntivo.
Art. 27 Bilancio sociale
Il Consiglio Direttivo può redigere inoltre con cadenza biennale il bilancio sociale dell’Associazione, quale strumento di verifica del perseguimento delle proprie finalità sociali e di solidarietà.

TITOLO XI
LE RISORSE ECONOMICHE

Art. 28 Risorse economiche
L’associazione dispone delle quote associative, dei contributi pubblici, di finanziamenti di enti privati, di proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali in quanto attività direttamente connesse a quelle istituzionali.
Le risorse economiche dovranno essere completamente destinate al raggiungimento delle
finalità istituzionali; è pertanto vietata la distribuzione di eventuali avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione.
Art. 29 Beni mobili e immobili
L’associazione può essere proprietaria di beni mobili e immobili.
Qualora l’associazione si avvalga di beni di proprietà dei soci o dei terzi, questi dovranno essere detenuti a titolo di comodato o di locazione.
Art. 30 Donazioni e lasciti
Le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d’inventario dal Consiglio Direttivo.
L’assemblea delibera sull’utilizzazione di donazioni e lasciti in armonia con le finalità statutarie dell’associazione.
Art. 31 Convenzioni
Le convenzioni tra l’associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo e stipulate dal Presidente.
I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni sono accettati dal Consiglio direttivo.
Art. 32 Proventi derivanti da attività produttive marginali
L’Associazione potrà svolgere attività produttive marginali compatibilmente con lo spirito e le finalità istituzionali.
I proventi derivanti dalle sopracitate attività sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’associazione.
Art. 33 Responsabilità verso i terzi
L’associazione risponde degli impegni assunti solo nei limiti del proprio patrimonio, esclusa ogni responsabilità personale dei soci, salvo quanto previsto dall’art. 38 del codice civile.

TITOLO XII
COMITATI E COMMISSIONI

Art. 34 Comitati e Commissioni
Il Consiglio Direttivo può istituire, deliberandone le funzioni ed i compiti, comitati e/o commissioni composte da soci e solo eccezionalmente persone non.
I Comitati e le Commissioni avranno come unico scopo quello di realizzare le finalità istituzionali ed i programmi approvati dall’Assemblea dei Soci.
Un regolamento interno redatto a cura del Consiglio Direttivo disciplinerà le modalità di lavoro e di deliberazione di ciascuna commissione e/o comitato.

TITOLO XIII
DIPENDENTI E COLLABORATORI

Art. 35 Partecipazione democratica dello staff e dei volontari
L’Associazione favorisce la partecipazione di lavoratori, collaboratori, giovani in servizio civile e volontari alla vita associativa, promuovendo il confronto e la collaborazione con i soci, le strutture e le commissioni di lavoro, i servizi e gli organi eletti dall’Assemblea.
L’assunzione di dipendenti e collaboratori o l’affidamento esterno di incarichi professionali è comunque subordinata alla prevalenza dell’attività spontanea e gratuita svolta dai propri associati volontari come richiesto dalla L. 266/91 sul volontariato.
Art. 36 Dipendenti e Collaboratori
Per il raggiungimento dei propri scopi sociali l’associazione può avvalersi di personale dipendente.
I rapporti tra l’associazione e i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro dei dipendenti delle cooperative di solidarietà sociale.
Art. 37 Professionisti
Per il raggiungimento dei propri scopi sociali l’associazione può stipulare accordi professionali.

TITOLO XIV
DELLO SCIOGLIMENTO

Art. 38 Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione avviene per scadenza del termine ovvero può essere proposta su richiesta motivata di almeno il 25% dei soci oppure su proposta del Consiglio Direttivo.
Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci con la presenza di almeno i due terzi dei soci aventi diritto e con voto favorevole dei due terzi dei soci presenti.
L’Assemblea che dà atto o delibera in ordine allo scioglimento, nomina uno o più liquidatori, e delibera in ordine alla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, che deve essere devoluto sentita l’Agenzia istituita con D.P.C.M. del 26 settembre 2000 e comunque pieno rispetto e raccordo delle disposizioni previste dal codice civile, dalla D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997.

TITOLO XV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39 Regolamento interno
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi da parte dell’Assemblea ordinaria dei soci
Art. 40 Rinvio
Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alla legge 11 agosto 1991, n. 266 , alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.